La morte del garante non cancella il debito: la fideiussione che il defunto aveva firmato passa agli eredi insieme al resto del patrimonio. Lo dicono prima di tutto gli articoli 1936 e seguenti del Codice civile sulla fideiussione, poi l’articolo 752 dello stesso codice sui debiti ereditari. Il punto critico, allora, non è “il mutuo si estingue?” — non si estingue — ma chi paga, in che proporzione e cosa può chiedere la banca al mutuatario rimasto senza il garante.

Il debito si estingue con la morte del garante?

No. La fideiussione è un’obbligazione personale che entra nell’asse ereditario come qualsiasi altro debito del defunto. L’articolo 1936 del Codice civile definisce il garante come chi si obbliga personalmente verso il creditore per il pagamento di un debito altrui; l’articolo 1944 chiarisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale. Alla morte del fideiussore quell’impegno non sparisce: si trasmette agli eredi al momento dell’apertura della successione.

Detto in pratica: se vostro padre garantiva il mutuo di vostro fratello e oggi vostro padre muore, sui figli rimane la sua posizione di garanzia, in quota.

Chi paga al posto suo, e in che proporzioni?

Gli eredi rispondono dei debiti del defunto pro quota, ognuno in proporzione alla propria quota ereditaria. Lo stabilisce l’articolo 752 del Codice civile, ripreso dall’articolo 1295 sulla divisibilità del debito tra eredi. Se vostro padre lascia tre figli in parti uguali, ciascuno risponde di un terzo della fideiussione, non dell’intero.

C’è però un caso in cui questa logica salta, e va detto chiaramente. L’erede che accetta l’eredità in modo puro e semplice risponde con tutto il proprio patrimonio, non solo con i beni ricevuti. Vuol dire che la banca, sull’eventuale insolvenza del mutuatario, può aggredire stipendio, conto corrente, immobili dell’erede stesso. Per limitare il rischio esiste il beneficio d’inventario, articoli 484 e seguenti del Codice civile: chi lo invoca risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore di quello che ha effettivamente ricevuto.

A titolo d’esempio, e dichiaratamente ipotetico: vostro padre lasciava 80.000 euro di patrimonio netto e aveva firmato fideiussione per un mutuo da 150.000 ancora in essere. Senza inventario, se il debitore principale smette di pagare e la banca escute la fideiussione, gli eredi possono finire a coprire la differenza con i propri beni personali. Con inventario, il tetto resta agganciato all’attivo ereditato e oltre quella soglia la banca non può andare.

La banca può chiedere un nuovo garante o il rientro del mutuo?

Dipende dal contratto. Nella maggior parte dei contratti di mutuo italiani la morte del garante non è di per sé una causa di risoluzione anticipata né di decadenza dal beneficio del termine, finché il mutuatario continua a pagare le rate regolarmente. La banca, formalmente, può chiedere che il fideiussore venga sostituito solo se il contratto lo prevede in modo esplicito.

Nella pratica l’istituto di credito, ricevuta la comunicazione del decesso e la dichiarazione di successione, di solito si limita ad aggiornare la propria posizione interna. Se invece la fideiussione era stata accettata come elemento determinante per concedere il finanziamento, e il mutuatario è già in difficoltà sulle rate, la banca può muoversi in più modi:

  • chiedere un nuovo garante o un’integrazione di garanzia;
  • proporre una rinegoziazione, con allungamento della durata o riduzione della rata;
  • in presenza di clausole risolutive espresse, attivare la decadenza dal beneficio del termine e chiedere il saldo del residuo.

Il consiglio è di non aspettare la mossa della banca. Conviene leggere il contratto subito dopo la morte del garante e capire se quella clausola c’è davvero, prima di decidere come muoversi. Spesso non c’è.

Beneficio d’inventario o rinuncia all’eredità: cosa scegliere

Sono due strade diverse, vanno valutate guardando l’intero patrimonio del defunto, non solo la fideiussione.

Il beneficio d’inventario, articolo 484 del Codice civile, serve quando l’eredità contiene comunque dei beni che vale la pena raccogliere — una casa, dei risparmi, qualcosa che è insieme attivo e passivo — ma c’è un fondato timore che i debiti possano superare l’attivo. Si paga con quello che si è ricevuto, mai un euro in più del proprio.

La rinuncia all’eredità, articolo 519 del Codice civile, è una scelta più netta. Si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto. L’effetto previsto dall’articolo 521 del Codice civile è esplicito: “Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.” Da quel momento nessun debito del defunto, fideiussione compresa, può essere chiesto a chi ha rinunciato. Conviene quando l’eredità è chiaramente in passivo, oppure quando la garanzia è molto alta e il patrimonio personale del defunto è simbolico.

Un dettaglio di tempo da conoscere prima di muovere qualsiasi cosa. L’articolo 480 del Codice civile dà dieci anni dall’apertura della successione per decidere di accettare; nel frattempo, però, basta un atto considerato di accettazione tacita — pagare un debito del defunto, vendere un bene ereditario, riscuotere un credito — perché la scelta sia considerata fatta. Pagare di tasca propria una rata del mutuo che il defunto garantiva può rientrare in questa lettura: prima di toccare quel piano di ammortamento, parlate con un notaio.

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Cosa fare nei giorni dopo la morte del garante

Una sequenza pulita aiuta a non commettere errori sotto stress.

  1. Comunicare alla banca il decesso del garante, con raccomandata e certificato di morte allegato. Serve a fissare la data e a mettere agli atti la nuova situazione.
  2. Recuperare il contratto di mutuo e leggere le clausole su fideiussore e successione: solo lì si vede se la banca ha titolo per chiedere qualcosa di diverso dal normale incasso delle rate.
  3. Fare un inventario informale del patrimonio del defunto — conti, immobili, polizze, partecipazioni e ovviamente i debiti — per capire se l’eredità è in attivo o in passivo. Senza questo quadro non si decide nulla.
  4. Confrontarsi con un notaio entro l’anno successivo alla morte. Dodici mesi è il termine per presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate (articolo 31 del Testo unico successioni, D.lgs. 346/1990); è dentro quella finestra che conviene formalizzare un’eventuale rinuncia o un’accettazione con beneficio d’inventario.
  5. Se la fideiussione copriva un mutuo che il debitore non sta più pagando, valutare con la banca strade alternative — surroga, accollo, rinegoziazione — invece di lasciare maturare l’insolvenza fino al pignoramento.

A monte di tutto, ricordate che la fideiussione non è un “favore che muore col favore”: è un’obbligazione contrattuale, e come tale segue le regole del contratto e del Codice civile, non quelle dell’affetto.

Quando i conti del defunto cambiano i vostri

Per vedere quanto pesa effettivamente la rata del mutuo su cui ora siete coinvolti come eredi del garante, conviene inserire capitale residuo, tasso e durata nel calcolatore rata mutuo e simulare. Per il dettaglio sul calcolo c’è la guida alla rata del mutuo, mentre la guida al piano di ammortamento chiarisce come si scompone la rata fra capitale e interessi nei vari anni — utile per capire quanto è già stato pagato davvero del prestito che il defunto garantiva.

Se la strada giusta per voi è chiudere il prima possibile il mutuo per non lasciare la fideiussione in piedi a tempo indeterminato sugli eredi, leggete la guida all’estinzione anticipata: per i mutui prima casa stipulati dopo il 2 febbraio 2007, intestati a persone fisiche, le penali sono nulle per legge (articolo 7 del D.L. 7/2007 convertito in Legge 40/2007); per altri mutui restano cappate dall’accordo ABI-Consumatori del 2007.

Una regola fissa che valga per ogni successione non esiste. Conta il contratto, conta il patrimonio del defunto, conta la condotta del debitore principale: tre variabili che si combinano in modo diverso ogni volta.