Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è dell’1,60% all’anno. Lo ha fissato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025. Nel 2025 era al 2%.
Se ti serve la cifra esatta su una somma e un periodo precisi, il calcolatore degli interessi legali spezza il periodo a ogni cambio di tasso e applica a ogni tratto il tasso in vigore. Qui sotto trovi chi decide il tasso, quando si saprà quello del 2027, la formula e qualche esempio con cifre ipotetiche.

Chi decide il tasso legale e quando si conosce quello del 2027?
Lo decide il Ministro dell’Economia, con un decreto che va pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente. Lo prevede l’art. 1284 del codice civile, che indica anche i due parametri da guardare: il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata fino a dodici mesi e l’inflazione registrata nell’anno. Per il decreto del 2026 quei dati li ha forniti la Banca d’Italia con una nota del 17 novembre 2025, come si legge nelle premesse.
Quindi il tasso del 2027 si conoscerà entro il 15 dicembre 2026. E se per quella data non esce nessun decreto? Il codice civile risponde in modo secco: il saggio resta invariato per l’anno successivo, cioè 1,60% anche nel 2027.
Quanto è stato il tasso legale negli ultimi anni?
Si muove parecchio, e chi fa i conti su periodi lunghi se ne accorge. Questi sono i valori riportati dall’Agenzia delle Entrate nella scheda sul ravvedimento operoso:
| Anno | Tasso di interesse legale |
|---|---|
| 2019 | 0,8% |
| 2020 | 0,05% |
| 2021 | 0,01% |
| 2022 | 1,25% |
| 2023 | 5% |
| 2024 | 2,5% |
| 2025 | 2% |
| 2026 | 1,6% |
Dallo 0,01% del 2021 al 5% del 2023 il tasso è stato moltiplicato per cinquecento in due anni. È il motivo per cui un calcolo fatto con un solo tasso per tutto il periodo può sbagliare di molto.
Come si calcolano gli interessi legali?
La formula è quella dell’interesse semplice: capitale × tasso × giorni ÷ 36.500. È la stessa che l’Agenzia delle Entrate indica per gli interessi del ravvedimento. Quando il periodo è a cavallo di due anni, il conto si spezza e ogni tratto usa il tasso del suo anno.
Un esempio ipotetico: 5.000 euro dovuti dal 1° luglio 2025 e pagati il 1° luglio 2026, 365 giorni dopo.
- dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 sono 184 giorni al 2%: 5.000 × 2 × 184 ÷ 36.500 = 50,41 euro;
- dal 1° gennaio al 1° luglio 2026 sono 181 giorni all’1,60%: 5.000 × 1,6 × 181 ÷ 36.500 = 39,67 euro;
- totale: 90,08 euro.
Con il solo tasso 2026 per tutto l’anno sarebbero venuti 80 euro, con il solo 2% 100 euro. Dieci euro di differenza su cinquemila sembrano pochi, ma su somme più grandi o su periodi che attraversano il 2023 lo scarto cresce in fretta.
Gli interessi, poi, non producono a loro volta interessi in automatico. L’art. 1283 del codice civile ammette l’anatocismo solo dal giorno della domanda giudiziale o per un accordo successivo alla scadenza degli interessi, e sempre per interessi dovuti da almeno sei mesi, salvo usi contrari.
Quando si usa il tasso legale?
Il caso più frequente per un contribuente è il ravvedimento operoso. Chi paga in ritardo un’imposta e si mette in regola da solo versa l’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale annuo, calcolati dal giorno in cui il versamento andava fatto a quello in cui viene eseguito (Agenzia delle Entrate, scheda “Ravvedimento – Come regolarizzare”). Ipotizziamo 1.000 euro versati con 90 giorni di ritardo, tutti nel 2026: 1.000 × 1,6 × 90 ÷ 36.500 = 3,95 euro di interessi, a cui si aggiunge la sanzione.
Il secondo caso riguarda i contratti. Sempre l’art. 1284 stabilisce che al tasso legale si calcolano anche gli interessi convenzionali quando le parti non ne hanno fissato la misura: se un accordo prevede interessi ma non dice quanti, vale il tasso legale.
Nelle cause c’è un’eccezione da conoscere. Se le parti non hanno fissato la misura degli interessi, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale l’art. 1284, quarto comma, del codice civile fa scattare il saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, più alto del tasso legale. La stessa regola vale per l’atto che avvia un arbitrato.
Occhio a non confonderlo con gli interessi di mora tra imprese. Nei ritardi di pagamento delle transazioni commerciali si applicano gli interessi legali di mora del D.Lgs. 231/2002, con un tasso di riferimento che il Ministero dell’Economia pubblica in Gazzetta Ufficiale all’inizio di ogni semestre (art. 5). È un’altra misura, con regole proprie.
Domande frequenti sul tasso di interesse legale
Il tasso legale 2026 vale anche per un debito nato negli anni precedenti?
Solo per la parte di periodo che cade nel 2026. Per gli anni prima si usa il tasso in vigore in quegli anni, quello della tabella qui sopra: è il motivo per cui il calcolo va spezzato anno per anno.
Cosa succede se entro il 15 dicembre 2026 non esce il decreto?
Il tasso resta quello del 2026, l’1,60%, anche per il 2027. Lo prevede l’art. 1284 del codice civile.
Dove si legge il decreto ufficiale?
Sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto in vigore è quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, “Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026”, pubblicato nella Serie Generale n. 289 del 13 dicembre 2025.
Tasso legale e interessi moratori sono la stessa cosa?
No. Il tasso legale è quello dell’art. 1284 del codice civile, fissato una volta l’anno. Gli interessi moratori delle transazioni commerciali seguono il D.Lgs. 231/2002, con un tasso di riferimento aggiornato ogni sei mesi.

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