Ai fini dell’ISEE il nucleo familiare coincide con la tua famiglia anagrafica: chi risulta sul tuo stato di famiglia il giorno in cui presenti la DSU. È il principio fissato dall’articolo 3 del DPCM 159/2013, e l’INPS lo legge in automatico dall’anagrafe comunale. Il problema arriva dopo, con le situazioni che non rientrano nella casella standard — separazioni, conviventi non sposati, figli che studiano fuori sede, genitori che non hanno mai vissuto insieme. Sono i casi particolari, ed è proprio lì che la composizione del nucleo si gioca davvero: basta un componente in più o in meno per spostare la soglia di un bonus.
Se ti serve il quadro generale di come si calcola l’indicatore, parti dalla guida completa all’ISEE 2026. Qui ci concentriamo solo su una domanda: chi va incluso quando la situazione familiare non è lineare.
La regola di base: conta lo stato di famiglia, non chi paga le bollette
Il punto di partenza è netto. Il nucleo è formato da chi compone la tua famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (articolo 3, comma 1 del DPCM 159/2013). Non conta chi versa l’affitto, chi fa la spesa o chi è economicamente autonomo: conta come siete registrati all’anagrafe.
Questo ha una conseguenza pratica che spiazza molti. Due persone che vivono allo stesso indirizzo ma hanno due stati di famiglia distinti formano due nuclei separati, con due ISEE diversi. E al contrario, chi è sullo stesso stato di famiglia entra nel nucleo anche se di soldi in casa non ne porta. Lo stato di famiglia, di norma, non devi nemmeno allegarlo: l’INPS lo recupera dall’anagrafe. Vale però la pena controllarlo prima di presentare la DSU, perché un componente registrato per sbaglio — o uno che doveva uscire e non è mai stato cancellato — cambia il risultato. C’è un’unica eccezione strutturale a questo allineamento con l’anagrafe, e riguarda i coniugi.
Coniugi con due residenze diverse: un solo nucleo lo stesso
Marito e moglie restano nello stesso nucleo anche se hanno la residenza in due Comuni diversi. Lo dice l’articolo 3, comma 2 del DPCM 159/2013: i coniugi con diversa residenza anagrafica fanno comunque parte dello stesso nucleo. Si individua una “residenza familiare” di comune accordo, e il coniuge registrato altrove viene attratto in quel nucleo. Se l’accordo manca, si guarda all’ultima residenza comune o, in mancanza, alla residenza del coniuge che dura da più tempo.
La logica è chiara: finché c’è un matrimonio e non è intervenuta una separazione legale, l’ISEE è uno solo. Non importa quante case ci siano di mezzo, né che uno dei due lavori in un’altra città. È il caso classico di chi pensa di “sdoppiare” l’indicatore spostando la residenza di un coniuge: con i coniugi non funziona.
E se siamo separati ma ancora sotto lo stesso tetto?
Qui si annida l’errore più comune. La separazione, da sola, non basta a dividere l’ISEE. A spaccare il nucleo servono due condizioni insieme: la separazione legale (o il divorzio) e la residenza diversa.
Tradotto nei casi reali:
- coniugi non separati legalmente, anche se vivono in due case: un solo nucleo, sempre;
- coniugi separati legalmente o divorziati, con residenze diverse: due nuclei distinti, due ISEE;
- coniugi separati legalmente ma ancora con la stessa residenza anagrafica: un solo nucleo, perché l’ISEE segue la famiglia anagrafica e chi condivide la residenza condivide il nucleo.
L’ultimo caso è quello che fa storcere il naso. Una coppia che ha già firmato la separazione davanti al giudice ma che, per ragioni economiche o per i figli, continua a vivere nello stesso appartamento, ai fini ISEE è ancora un nucleo unico. Per i genitori separati che hanno preso strade e indirizzi diversi, invece, ciascuno fa ISEE per conto proprio — fermo restando il discorso sui figli, che merita un capitolo a parte.
Conviventi non sposati: la coppia di fatto non è automatica
Con i conviventi non sposati cade la regola “di attrazione” che vale per i coniugi. Qui conta solo l’anagrafe. Se i due partner sono sullo stesso stato di famiglia, formano un unico nucleo e un unico ISEE. Se hanno due stati di famiglia distinti, anche vivendo nello stesso appartamento, restano due nuclei separati.
In pratica, per una coppia di fatto la fede al dito non c’entra: la differenza la fa come vi siete registrati all’anagrafe. Due partner che stanno insieme da anni ma hanno tenuto residenze separate, per dire, restano due ISEE distinti finché non unificano lo stato di famiglia. Diverso il discorso se i conviventi hanno un figlio in comune, perché a quel punto entra in gioco la regola del genitore non convivente, che vediamo subito.
Genitori non sposati che vivono separati: la regola del genitore non convivente
È la situazione più ostica, e quella su cui l’INPS riceve più contestazioni. La disciplina sta nell’articolo 7 del DPCM 159/2013, dedicato ai nuclei con figli minorenni.
Il punto di partenza: il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui convive. Fin qui niente di strano. La sorpresa è che l’altro genitore — quello non convivente, non sposato con il primo, che ha riconosciuto il figlio — di regola entra anch’esso nel nucleo del figlio. Significa che il suo reddito e il suo patrimonio finiscono nell’ISEE del bambino, anche se i due genitori non hanno mai vissuto insieme.
Esistono però cinque eccezioni precise. Il genitore non convivente non viene incluso quando:
- è coniugato con una persona diversa dall’altro genitore;
- ha avuto figli con una persona diversa dall’altro genitore;
- un provvedimento del giudice gli impone un assegno periodico per il mantenimento dei figli;
- è escluso dalla potestà genitoriale, oppure è stato allontanato dalla residenza familiare ai sensi dell’articolo 333 del codice civile;
- la sua estraneità ai figli, sul piano affettivo ed economico, è stata accertata in sede giudiziaria o dai servizi sociali.
Attenzione a cosa succede quando scatta un’eccezione, perché non significa che quel genitore sparisca dai conti. Nei primi due casi — coniugato con altri o con altri figli — l’ISEE viene integrato da una componente aggiuntiva, calcolata sulla sua situazione economica secondo l’allegato 2 del decreto. Se c’è un assegno di mantenimento stabilito dal giudice, quell’assegno entra come reddito nel nucleo che lo riceve. Solo negli ultimi due casi — esclusione dalla potestà o estraneità accertata — il genitore non convivente esce davvero di scena.
Per un genitore single che chiede l’ISEE per l’asilo nido, la mensa o più avanti l’università del figlio, capire in quale di questi scaglioni si trova non è un dettaglio: cambia direttamente l’importo dell’indicatore.
Figli maggiorenni: quando entrano nell’ISEE dei genitori
Sui figli grandi si fa una gran confusione, soprattutto sull’idea che basti “non essere a carico” per uscire dal nucleo. Non è così, e la differenza dipende da una cosa sola: se convivono o no.
Il figlio maggiorenne che vive con i genitori, ed è quindi sullo stesso stato di famiglia, fa parte del loro nucleo a prescindere dall’essere fiscalmente a carico. Anche se ha un lavoro, anche se dichiara redditi propri, finché resta nella famiglia anagrafica entra nell’ISEE dei genitori. Il fatto di non essere “a carico ai fini IRPEF” qui non lo tira fuori.
Cambia tutto se il figlio maggiorenne non convive. In questo caso entra nel nucleo dei genitori solo se è a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli (articolo 3, comma 5 del DPCM 159/2013). È la situazione tipica dello studente fuori sede mantenuto dalla famiglia: vive altrove ma resta nell’ISEE dei genitori. Chi invece si è reso autonomo, lavora e non è più a carico, esce e forma un nucleo a sé.
Perché un componente in più cambia l’intero ISEE
Tutta questa attenzione su chi includere non è burocrazia fine a se stessa. La composizione del nucleo entra nel calcolo attraverso la scala di equivalenza (allegato 1 del DPCM 159/2013): il parametro vale 1 per una persona sola, sale a 1,57 per due componenti, 2,04 per tre, 2,46 per quattro, e così via. L’ISEE si ottiene dividendo la situazione economica complessiva per questo parametro.
La conseguenza è che, a parità di redditi e patrimoni, un componente in più alza il parametro e quindi abbassa l’ISEE. A titolo d’esempio: una stessa situazione economica di 30.000 euro, in un nucleo di una sola persona (parametro 1), dà un ISEE di 30.000 euro; le identiche risorse, in un nucleo di due (parametro 1,57), scendono a circa 19.100 euro. Stessi soldi, indicatore diverso, solo per effetto di chi entra nel conteggio. La stessa scala, sempre nell’allegato 1, prevede poi maggiorazioni in situazioni specifiche — per esempio quando nel nucleo c’è una persona con disabilità o per le famiglie numerose — che spingono il parametro ancora più in alto. Dal 1° gennaio 2026, per assegno unico, Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, bonus asilo nido e bonus nuovi nati si usa l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, con maggiorazioni più alte per i figli: 0,10 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro e 0,55 con cinque o più (nell’ISEE ordinario: nessuna con due figli, poi 0,2, 0,35 e 0,5).
Ecco perché chi sbaglia a escludere un familiare che invece andava contato rischia di ritrovarsi un indicatore più alto del dovuto, e magari fuori dalla soglia di un’agevolazione per pochi euro. Prima di presentare la DSU conviene fare due verifiche: che lo stato di famiglia all’anagrafe sia aggiornato, e che il nucleo che hai in testa sia davvero quello giusto.
Per vedere come cambia il risultato spostando i componenti puoi usare il calcolatore ISEE e provare gli scenari. E se stai controllando l’ISEE in vista di un sussidio, la guida ai bonus per fasce ISEE ti dice quali soglie contano davvero.
Quando il caso è genuinamente borderline — un genitore all’estero, una sentenza di separazione con clausole particolari, un affido condiviso fuori dagli schemi — la regola scritta non basta a togliere ogni dubbio. Lì conviene passare da un CAF: compila la DSU, incrocia i dati con l’anagrafe e si prende la responsabilità della composizione del nucleo, evitandoti una rettifica a posteriori.