Un contratto di mutuo tra privati lo puoi scrivere tu, anche su un foglio A4. L’atto di mutuo che firmi in banca no: quello lo redige il notaio, con tanto di ipoteca sulla casa. Sono due documenti diversi che il linguaggio comune chiama allo stesso modo, e confonderli è il primo errore da evitare.

Qui trovi un fac-simile del contratto tra privati da adattare al tuo caso — un prestito a un figlio, a un parente, a un socio — con le voci che servono davvero perché tenga in piedi. E una parte dedicata a cosa contiene, invece, l’atto della banca, così capisci subito in quale dei due mondi ti stai muovendo.

Che cos’è un mutuo, secondo la legge

Il Codice civile, all’articolo 1813, definisce il mutuo come il contratto con cui una parte consegna all’altra una somma di denaro (o una quantità di altri beni fungibili) e l’altra si obbliga a restituirne altrettanti dello stesso tipo. Da questa definizione discendono due conseguenze pratiche, quasi sempre ignorate.

La prima: il mutuo è un contratto “reale”. Non si perfeziona con la firma, ma con la consegna del denaro. Finché i soldi non passano di mano, il contratto non esiste davvero, per quanto firmato e timbrato. La seconda: la legge non impone né un notaio né una forma particolare per il prestito tra privati. Bastano l’accordo e la consegna.

Questo spiega perché “mutuo tra privati” e “mutuo bancario” sono parenti lontani. Il primo è un accordo libero tra due persone. Il secondo è un finanziamento erogato da un istituto di credito, quasi sempre garantito da ipoteca e messo nero su bianco in un atto pubblico. Il fac-simile che segue riguarda il primo.

Il fac-simile del contratto di mutuo tra privati

Mettere per iscritto un prestito tra privati non è obbligatorio, ma è una di quelle cose che si rimpiangono solo quando è troppo tardi. La forma scritta serve come prova: se domani nasce un disaccordo su quanto era stato prestato o su quando andava restituito, una scrittura firmata vale molto più di “ci eravamo capiti a voce”.

Queste sono le voci che un contratto solido contiene:

  • Le parti. Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale di chi presta (il mutuante) e di chi riceve (il mutuatario).
  • La somma. L’importo prestato, scritto in cifre e in lettere. Sembra un cavillo da avvocati, ma è proprio la doppia scrittura che evita le contestazioni su uno zero di troppo.
  • La consegna. Come passa il denaro e quando. Meglio un bonifico con causale chiara che il contante: lascia una traccia e ti tiene lontano dai limiti di legge sull’uso del contante.
  • La restituzione. Entro quando va reso e in che modo: in un’unica soluzione oppure a rate. Se scegli le rate, indica importo e scadenza di ciascuna.
  • Gli interessi. Se ci sono, il tasso e il modo di calcolarli; se non ci sono, scrivilo a chiare lettere (“mutuo infruttifero”). Il silenzio, come vedremo, gioca brutti scherzi.
  • Data, luogo e firma di entrambi. Senza la firma di tutte e due le parti, il documento è zoppo.

Se prevedi una restituzione rateale, conviene fissare un piano chiaro fin dall’inizio: puoi stimare l’importo delle rate con il calcolatore della rata del mutuo e allegarne il dettaglio al contratto, così le scadenze sono certe per entrambi. Per capire come si dividono capitale e interessi nel tempo c’è la guida al piano di ammortamento.

Un esempio da adattare

A titolo d’esempio, con cifre puramente ipotetiche, la struttura essenziale può essere questa:

Tra il sig. [Nome Cognome], C.F. […], residente in […] (di seguito “mutuante”) e il sig. [Nome Cognome], C.F. […], residente in […] (di seguito “mutuatario”) si conviene quanto segue.

1. Il mutuante consegna al mutuatario la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) mediante bonifico bancario sul conto IBAN […] in data odierna.

2. Il mutuatario si obbliga a restituire la somma entro il [data], in 36 rate mensili di pari importo, con scadenza il giorno […] di ogni mese.

3. Il prestito è infruttifero: non sono dovuti interessi. (in alternativa: sul capitale è dovuto un interesse annuo del […]%, calcolato come segue […]).

4. In caso di mancato pagamento di [n] rate consecutive, l’intera somma residua diventa immediatamente esigibile.

5. Per ogni controversia è competente il Foro di […].

Luogo e data. Firma del mutuante. Firma del mutuatario.

Gli importi e le rate qui sopra sono inventati, servono solo a mostrare la forma: vanno sostituiti con i numeri reali del tuo accordo.

Per importi alti meglio aggiungere qualche clausola in più: la possibilità di restituire in anticipo senza penali, una garanzia (un fideiussore, oppure un bene posto a garanzia del debito) e cosa accade in caso di morte di una delle parti. Non sono voci obbligatorie, ma trasformano un foglio generico in un contratto che regge anche quando le cose si complicano.

Interessi sì o no? Quello che dice il Codice civile

È il punto dove si gioca quasi tutto, e dove un contratto fatto in casa rischia di più. L’articolo 1815 del Codice civile stabilisce che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve gli interessi al mutuante. Tradotto: se nel contratto non scrivi nulla sugli interessi, la legge tende a presumerli dovuti, al tasso legale.

Il tasso legale non è un valore fisso: viene aggiornato ogni anno con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per questo, se l’intenzione è prestare senza guadagnarci — il caso classico del genitore che dà una mano al figlio — la mossa più sicura è scriverlo: “mutuo infruttifero, nessun interesse dovuto”. Tre parole che chiudono la porta a un sacco di malintesi.

Se invece gli interessi ci sono, c’è un tetto da non superare. Lo stesso articolo 1815 prevede che, quando sono pattuiti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi affatto. Le soglie oltre cui un tasso diventa usurario vengono pubblicate ogni trimestre dal Ministero dell’Economia, sulla rilevazione della Banca d’Italia: conviene controllarle prima di fissare un tasso, anche tra parenti. Per farsi un’idea di quanto pesano gli interessi su un prestito nel tempo è utile la pagina su quanto si paga davvero di interessi.

Se decidi di applicare un interesse, tienilo semplice e scrivilo in modo che chiunque possa rifare i conti: per esempio un tasso annuo fisso applicato al capitale ancora da restituire, ricalcolato a ogni rata. Più la formula è trasparente, meno spazio resta ai malintesi quando arriva il momento di pagare.

Prestito o donazione? Perché al fisco interessa la differenza

C’è una ragione in più per mettere tutto per iscritto, e riguarda il fisco. Un genitore che gira diecimila euro al figlio sta facendo un prestito o un regalo? Sulla carta sembra una sfumatura; per l’Agenzia delle Entrate è una differenza sostanziale, perché donazioni e prestiti seguono regole diverse.

Se l’operazione è davvero un prestito, deve sembrarlo anche dall’esterno: un contratto che parla di restituzione, un bonifico con causale e — soprattutto — restituzioni che poi avvengono per davvero. Un “prestito” che non viene mai restituito, senza uno straccio di documento, rischia di essere riqualificato come donazione. Il mutuo infruttifero tra parenti è del tutto legittimo, ma è la coerenza tra le carte e i fatti a reggerlo.

Qui il fai-da-te a occhi chiusi non paga: per importi rilevanti, o se hai dubbi sulla tua situazione, una domanda all’Agenzia delle Entrate o a un commercialista vale i pochi minuti che costa. Sono soldi che si muovono tra persone, e certi errori si scoprono solo anni dopo.

Dare “data certa”: il passaggio che quasi tutti saltano

Una scrittura privata firmata prova cosa avete pattuito, ma da sola non prova quando l’avete fatto. E la data, in caso di lite o di controlli, pesa. Dare “data certa” significa rendere incontestabile il momento in cui il contratto è stato firmato.

I modi sono diversi. La registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate è il più solido e attribuisce data certa a tutti gli effetti. In alternativa, spedire il documento firmato via PEC, oppure apporre una marca temporale digitale, fissa comunque una data opponibile. La registrazione comporta il pagamento di un’imposta e va valutata caso per caso: per l’importo esatto e per capire se nel tuo caso è dovuta, l’Agenzia delle Entrate resta la fonte da consultare, perché le regole sugli atti privati cambiano a seconda della natura dell’operazione.

Per un prestito in famiglia di piccolo importo, molti si accontentano della PEC. Per cifre importanti, o quando il prestito potrebbe finire sotto la lente del fisco — per esempio per giustificare la provenienza di una somma — la registrazione è l’opzione che fa dormire tranquilli.

E l’atto di mutuo della banca? Quello lo scrive il notaio

Cambiamo mondo. Quando il prestito arriva da una banca per comprare casa, non si parla più di una scrittura tra privati ma di un atto pubblico, redatto e firmato davanti al notaio. Qui il fac-simile non serve: il testo lo prepara l’istituto su uno schema suo, e tu lo firmi il giorno della stipula.

Le differenze sono sostanziali. L’atto di mutuo bancario contiene l’ipoteca sull’immobile, cioè la garanzia che permette alla banca di rivalersi sulla casa se le rate non vengono pagate. Al contratto è allegato il piano di ammortamento, con il dettaglio di ogni rata divisa tra quota capitale e quota interessi. E c’è un trattamento fiscale a parte: sui finanziamenti a medio-lungo termine concessi dalle banche si applica un’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601 del 1973, pari allo 0,25% per l’acquisto della prima casa e al 2% negli altri casi, trattenuta direttamente dall’istituto.

Il testo dell’atto, però, è solo la fotografia finale di una scelta fatta prima: la banca, il tasso e lo spread che hai accettato in fase di offerta. Una volta seduto dal notaio, c’è ben poco da negoziare. Il momento per risparmiare è quello che viene prima, quando confronti le proposte di più istituti.

Stai per accendere un mutuo in banca?

Prima di arrivare dal notaio, confronta le offerte di più istituti: TAN, TAEG e spread cambiano parecchio da una banca all’altra, e sull’atto quella scelta è ormai fatta.

Confronta i mutui

Su cosa succede concretamente il giorno della firma — chi c’è, quali documenti servono, quanto si paga — c’è una guida dedicata alla stipula del mutuo.

Gli errori che rendono il contratto carta straccia

La maggior parte dei contratti tra privati salta non perché scritti male, ma per dettagli trascurati. I più frequenti:

  • Consegnare il denaro in contanti senza traccia. Oltre ai limiti di legge sull’uso del contante, ti lascia senza prova che la somma sia davvero passata — e ricorda che il mutuo esiste solo con la consegna.
  • Non dare data certa. Un contratto senza una data opponibile è molto più facile da contestare.
  • Tacere sugli interessi. Il silenzio non significa “gratis”: può aprire la porta agli interessi legali. Va messo nero su bianco.
  • Scrivere la cifra solo in numeri. Senza l’importo anche in lettere, un errore di battitura si trasforma in una controversia.
  • Una firma sola. Devono firmare entrambe le parti, ciascuna sulla propria copia del contratto.

Tre domande veloci

Serve il notaio per un mutuo tra privati? No. Per un prestito tra persone fisiche bastano l’accordo, la consegna del denaro e, per prudenza, una scrittura firmata. Il notaio entra in gioco per il mutuo bancario con ipoteca.

Posso prestare soldi a mio figlio senza interessi? Sì, è il mutuo infruttifero, perfettamente legittimo. Conviene scriverlo nel contratto e tracciare il bonifico, così resta chiaro che è un prestito e non una donazione — una distinzione a cui il fisco tiene.

Il contratto va per forza registrato? No, non è obbligatorio in ogni caso. Ma la registrazione all’Agenzia delle Entrate dà data certa e mette il documento al riparo dalle contestazioni: per importi rilevanti è la scelta più prudente.

Un foglio scritto bene, un bonifico tracciato e una data certa: bastano questi tre elementi perché un prestito tra persone resti un gesto di fiducia, senza diventare un domani un problema.