Sull’interesse pagato per il mutuo della prima casa il fisco restituisce il 19%, fino a un tetto di 4.000 euro l’anno di interessi. Lo fissa l’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR. Tradotto in soldi: chi paga 3.500 euro di interessi nell’anno rivede in dichiarazione 665 euro (ipotesi); chi ne paga 5.000 si ferma a 760, perché il tetto vale per tutti. Non è uno sconto in banca: è IRPEF che torna nel cedolino di luglio o nel conguaglio del CAF. E qui scattano tutti i paletti che, quando si firma il mutuo, di solito nessuno spiega in chiaro.
La regola in tre numeri (e una colonna del 730)
Sono i tre numeri da tenere in mente per il mutuo acquisto abitazione principale:
- 19% — l’aliquota di detrazione (TUIR art. 15, comma 1, lettera b).
- 4.000 € — il tetto annuo di interessi su cui si calcola la detrazione.
- 760 € — il massimo recuperabile in un anno, cioè il 19% di 4.000.
La colonna in cui finisce tutto è il rigo E7 del Quadro E del 730 — Sezione I, con codice spesa 7 nel caso “interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale”. È lì che vanno scritti gli interessi pagati: in colonna 2 l’importo, in colonna 1 il codice. Le istruzioni al 730 pubblicate ogni anno dall’Agenzia delle Entrate confermano lo schema senza sorprese.
Una precisazione utile fin da subito. Il 19% si applica alla somma di interessi passivi + oneri accessori + quote di rivalutazione (se il mutuo è in valuta). Non a “interessi e capitale”: la quota capitale della rata non si detrae mai. Sembra ovvio, eppure è l’errore più frequente quando uno guarda il piano di ammortamento e prova a sommare colonne sbagliate.
Chi può davvero chiedere la detrazione
Devono esserci tre condizioni, tutte e tre, fissate dal TUIR e ribadite ogni anno dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al 730 e nelle circolari di commento alla dichiarazione precompilata.
Il mutuo deve essere ipotecario e stipulato per acquistare l’abitazione principale. Niente prestiti personali, niente mutui chirografari, niente fidi. Se la banca non ha iscritto ipoteca sull’immobile, la detrazione non c’è.
Chi detrae deve essere intestatario del mutuo, anche solo pro-quota. Pagare materialmente la rata, ma non comparire sul contratto di mutuo, non basta. Pagamenti, atto e contratto devono coincidere sulla stessa persona. È un dettaglio che frega molti casi di famiglia “lui paga, lei è intestataria” o viceversa.
L’immobile deve diventare abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Per “abitazione principale” si intende quella nella quale il contribuente o un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) dimora abitualmente. Le eccezioni le elenca direttamente la norma: trasferimento per motivi di lavoro, ricovero permanente in struttura sanitaria, militari e forze di polizia. In quei casi la detrazione non salta.
C’è poi un vincolo temporale che spesso passa inosservato: il mutuo deve essere stipulato nei dodici mesi precedenti o successivi all’acquisto. Se il rogito è di marzo e il mutuo viene erogato a giugno dell’anno dopo, siamo ancora dentro la finestra. Se invece il mutuo viene aperto due anni dopo il rogito — magari per liquidità — non vale: non è un mutuo “per acquistare”, è un’altra cosa.
Una distinzione che ricorre spesso al CAF: il mutuo per la prima casa non è la stessa cosa del beneficio “prima casa” dell’imposta di registro. Sono due agevolazioni diverse, con regole proprie. Si può avere il bonus prima casa e non poter detrarre gli interessi (perché magari l’immobile non è diventato abitazione principale entro l’anno). E viceversa.
Cosa entra nel calcolo oltre agli interessi puri
Il 19% si applica anche agli oneri accessori del mutuo. È la parte che molti dimenticano e che, sommata, sposta sensibilmente l’importo da indicare al rigo E7.
Rientrano nel calcolo:
- L’imposta sostitutiva sul finanziamento (lo 0,25% del capitale erogato per acquisto prima casa, ex DPR 601/1973).
- Le spese di istruttoria della pratica.
- Le spese di perizia sull’immobile, se sostenute dal mutuatario e fatturate.
- Le commissioni dell’intermediario o broker che ha mediato il mutuo, sempre se fatturate al mutuatario.
- Gli onorari del notaio per la stipula del contratto di mutuo (incluse le spese accessorie come l’iscrizione ipotecaria).
- L’eventuale penale per estinzione anticipata del mutuo precedente, se l’estinzione è funzionale all’apertura del nuovo mutuo per la stessa abitazione principale.
Restano fuori — e qui si commettono gli errori più ricorrenti — gli onorari del notaio per l’atto di compravendita, le imposte sull’acquisto (registro, ipotecaria, catastale), i premi delle assicurazioni richieste dalla banca (incendio/scoppio, polizza vita, polizza CPI). Si pagano, ma non vanno nel rigo E7. Per orientarsi sui costi del notaio relativi al mutuo e a quelli relativi all’atto di acquisto è utile riferirsi alla guida specifica linkata in fondo.
C’è poi un dettaglio operativo: se la certificazione degli interessi che la banca invia a inizio anno (di solito tra fine gennaio e febbraio) include già gli oneri accessori del primo anno, comparirà voce per voce. Vale la pena leggerla, perché in alcuni casi la banca certifica il totale “puro interessi” e gli oneri vanno presi dalle ricevute originali.
Mutuo cointestato: il tetto si divide, non si raddoppia
È la fonte di un equivoco classico. Se il mutuo è cointestato a marito e moglie 50/50, il tetto da 4.000 euro non diventa 8.000. Resta 4.000 e si divide in base alle quote: ciascuno detrae al massimo il 19% di 2.000 euro, quindi 380 euro a testa al massimo.
Due eccezioni reali contano nella vita di tutti i giorni.
Coniuge fiscalmente a carico. Se uno dei due cointestatari risulta fiscalmente a carico dell’altro (cioè ha redditi sotto la soglia prevista dall’articolo 12 del TUIR per essere considerato a carico), l’altro coniuge può portarsi in detrazione il 100% degli interessi del mutuo cointestato — sempre nel limite di 4.000 euro. È previsto dalla stessa lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 TUIR e confermato nelle istruzioni annuali al 730.
Cointestazione asimmetrica. Se nel contratto di mutuo le quote non sono 50/50 (capita raramente, ma capita), la detrazione segue le quote esatte indicate nel contratto. Non quelle dell’immobile, non quelle di “chi paga la rata”: quelle del mutuo.
Diverso il caso di chi paga la rata pur non essendo intestatario del mutuo. In quella situazione la detrazione del soggetto pagante non c’è, perché manca il requisito formale dell’intestazione. È un punto che vale la pena chiarire prima della firma, soprattutto nelle coppie di fatto o nei casi in cui un familiare aiuta a coprire la rata.
Si è comprato prima e si paga il mutuo dopo (o viceversa): contano i tempi
Il TUIR pone due vincoli temporali che vengono spesso confusi.
Il mutuo va stipulato nei dodici mesi precedenti o successivi all’acquisto. Significa che la finestra utile è di 24 mesi a cavallo del rogito. Sotto questa finestra la detrazione c’è; fuori, no.
L’immobile deve essere destinato ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (con le eccezioni già viste). Se la casa viene comprata oggi e ci si trasferisce dopo dodici mesi, il diritto rimane. Se ci si trasferisce dopo quattordici, salta retroattivamente — e l’Agenzia delle Entrate, in caso di controllo, recupera l’imposta non versata negli anni in cui si era detratto.
L’unico modo “pulito” di gestire i ritardi inevitabili è documentarli: lavori di ristrutturazione che hanno reso la casa inagibile, autorizzazioni amministrative attese, situazioni familiari particolari. Le istruzioni al 730 ricordano che, se l’immobile è oggetto di ristrutturazione edilizia, il termine di un anno decorre dal completamento dei lavori. La prova resta in capo al contribuente, comunque, con permessi, CILA/SCIA, fatture.
Surroga, accollo e mutuo per ristrutturazione: i casi che cambiano le carte
Tre situazioni in cui chi compila il 730 si confonde quasi sempre.
Surroga
La surroga ex articolo 120-quater del Testo Unico Bancario (introdotta dalla legge 40/2007 di conversione del D.L. 7/2007) conserva la detrazione. Le condizioni del nuovo mutuo restano agganciate al mutuo originario per finalità ed importo: chi detraeva prima continua a detrarre, e la base resta l’importo originariamente erogato. Se la banca subentrante ha incluso nel nuovo mutuo una liquidità aggiuntiva rispetto al debito residuo, quella parte non si detrae: la detrazione resta proporzionata al solo debito residuo del mutuo originario al momento della surroga. È una distinzione che salta fuori soprattutto quando, sfruttando la surroga, si chiede qualche migliaio di euro in più per mobili o lavori.
Accollo del mutuo
Quando si compra una casa “con accollo del mutuo” del venditore, conta la forma giuridica.
- L’accollo non liberatorio (la banca non libera il vecchio mutuatario) non trasferisce la detrazione: chi paga, ma non è formalmente intestato del mutuo presso la banca, non detrae.
- L’accollo liberatorio (la banca libera il vecchio mutuatario e accetta il nuovo) sì: l’accollante subentra a tutti gli effetti nella posizione del mutuatario originario e può detrarre, nei limiti del TUIR, gli interessi pagati dal momento del subentro.
L’accollo “interno” tra le parti, senza il consenso scritto della banca, civilisticamente esiste (art. 1273 codice civile), ma per il fisco la detrazione resta in capo all’intestatario formale del mutuo.
Mutuo per costruzione o ristrutturazione
Cambia la norma di riferimento e cambia il tetto.
Per il mutuo ipotecario per costruzione dell’abitazione principale vale il comma 1-ter dell’articolo 15 TUIR: detrazione del 19% sugli interessi, con tetto di 2.582,28 € all’anno. Codice spesa 9 al rigo E7. Le istruzioni 730 dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che il termine “costruzione” include anche gli interventi assimilati di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 del DPR 380/2001 — un perimetro più ampio di quanto si possa pensare.
Una semplificazione che vale come bussola pratica: se il mutuo finanzia l’acquisto della casa, il tetto è 4.000 euro (codice 7). Se finanzia la costruzione o ristrutturazione della casa adibita ad abitazione principale, scende a 2.582,28 euro (codice 9). E i due regimi non si sommano. Se uno ha entrambi i mutui, ciascuno mantiene il suo tetto separato, ma nessuno scambio è ammesso tra codici.
Come si compila il rigo E7 in pratica
Le istruzioni 730 dell’Agenzia delle Entrate per il Quadro E — Sezione I prevedono uno schema lineare, ma con dettagli che fanno la differenza al CAF.
In colonna 1 va il codice spesa. Sette se è acquisto abitazione principale; otto se è acquisto di altre abitazioni (mutui stipulati prima del 1993, casistica residua); nove se è costruzione o ristrutturazione abitazione principale; dieci se è mutuo agrario.
In colonna 2 va l’importo degli interessi e oneri accessori effettivamente pagati nell’anno. Già lordo del tetto. Il programma 730 (o il CAF) si occupa di applicare il tetto in automatico. È un errore frequente “tagliare a mano” l’importo a 4.000 euro: vanno indicati gli interessi reali, anche se sono 6.500.
Se ci sono più mutui detraibili contemporaneamente (esempio: una surroga avvenuta a metà anno con doppia certificazione), gli importi si sommano nello stesso rigo, sempre rispettando i tetti per ciascun codice spesa.
Se il mutuo è cointestato e ogni intestatario presenta il proprio 730, ciascuno indica la propria quota di interessi. Se uno dei due intestatari è fiscalmente a carico, l’altro indica il 100% degli interessi.
Vale la pena calcolare prima la rata di partenza con uno strumento di simulazione, così da sapere quanta parte di ogni rata è interessi e quanta è capitale. Il calcolatore rata mutuo restituisce il piano di ammortamento alla francese o all’italiana e dà l’ordine di grandezza degli interessi anno per anno. È quello che serve per stimare la detrazione prima di firmare.
Per chi vuole già ipotizzare l’effetto della detrazione sull’IRPEF complessiva, il simulatore 730 precompilato prova un calcolo veloce inserendo redditi e oneri detraibili.
Cosa portare al CAF (e cosa l’Agenzia può chiedere dopo)
I documenti che il CAF chiede sono pochi, ma è meglio averli tutti la prima volta che ci si presenta.
- Certificazione degli interessi rilasciata dalla banca: arriva ogni anno entro fine febbraio (di solito) e indica gli interessi maturati e pagati nell’anno precedente. È il documento principale.
- Contratto di mutuo (copia notarile o copia conforme della banca). Serve per verificare data, finalità e intestazione.
- Atto di acquisto dell’immobile (rogito notarile). Conferma il vincolo temporale di 12 mesi tra mutuo e acquisto.
- Fatture del notaio relative al mutuo se si vogliono detrarre gli oneri (e non sono già nella certificazione bancaria).
- Fatture/ricevute di perizia, istruttoria, intermediazione, se applicabili.
Vale la pena fare una fotografia digitale di tutto e conservarla cinque anni più uno (sei anni complessivi): è il termine di accertamento per le dichiarazioni dei redditi. L’Agenzia delle Entrate non controlla “tutti” i 730, ma quando seleziona un controllo formale (ex art. 36-ter DPR 600/1973), chiede esattamente quei documenti.
C’è una nota sui pagamenti tracciati. Dal 2020 la detrazione del 19% prevista dal TUIR si applica solo se la spesa è pagata con strumenti tracciabili (legge 160/2019). Per gli interessi del mutuo questo significa, in pratica, che la rata deve essere addebitata in conto corrente — cosa che le banche fanno per default. Pagamenti in contante della rata sarebbero un problema; non se ne vedono in giro.
Quando la detrazione salta (e quando va restituita)
Tre eventi tipici fanno saltare il diritto:
Cambia la destinazione dell’immobile. Se la casa non è più abitazione principale del contribuente o di un familiare avente diritto (per esempio: viene affittata, oppure il proprietario la usa solo come seconda casa), la detrazione cessa dall’anno successivo. Non viene chiesto indietro l’arretrato: la detrazione “scorre” finché c’è il requisito, e si interrompe quando viene meno.
Vendita dell’immobile. Se la casa si vende e si estingue il mutuo, la detrazione spetta per i mesi del periodo d’imposta in cui il mutuo è stato attivo. Se la vendita è funzionale a comprarne un’altra come nuova abitazione principale (e si apre un nuovo mutuo entro la finestra prevista), la detrazione riparte sul nuovo mutuo.
Trasferimento della residenza fuori finestra. Se la casa non diventa abitazione principale entro un anno dall’acquisto (salvo le eccezioni di legge), la detrazione non è mai sorta: gli importi eventualmente detratti vanno restituiti con sanzioni e interessi, in caso di accertamento.
Un caso che vale la pena segnalare: la separazione coniugale. Se uno dei coniugi lascia l’immobile coniugale ma il mutuo resta cointestato, la detrazione del coniuge non assegnatario può continuare se versa effettivamente la propria quota di rata e se l’immobile resta abitazione principale dell’altro coniuge o dei figli. È una situazione che il Codice civile (art. 337-sexies) e la prassi dell’Agenzia delle Entrate gestiscono in modo specifico — se è il caso vostro, vale una verifica puntuale al CAF, perché la prova della “quota effettivamente versata” diventa centrale.
Errori più comuni che fanno scartare la spesa
I dieci motivi per cui, nei controlli formali, lo sconto si perde sono quasi sempre gli stessi.
- Si indicano gli interessi pagati a un soggetto diverso dall’intestatario del mutuo. Pagare la rata del mutuo del genitore non dà diritto alla detrazione.
- Si include la quota capitale. Errore numerico: dal piano di ammortamento vanno presi solo gli interessi, non la rata intera.
- Si detraggono spese del notaio relative al rogito di compravendita invece che al contratto di mutuo. Le fatture vanno lette: di solito il notaio le distingue.
- Si detraggono i premi assicurativi (incendio, vita, CPI) come se fossero oneri accessori del mutuo. Hanno regole diverse: alcuni sono detraibili come “polizza vita” al 19%, altri no. Vanno in righi diversi del Quadro E o non vanno proprio.
- Si applica il tetto da 4.000 € quando il codice corretto è 9 (tetto 2.582,28 €). Errore di classificazione: un mutuo per ristrutturazione resta sotto il tetto più basso, anche se il finanziamento è alto.
- Si raddoppia il tetto sui cointestati. Il tetto resta 4.000 € per immobile/mutuo, da spartire pro-quota.
- Si dimentica la quota del coniuge a carico, lasciando indetraibile una parte degli interessi che invece l’altro coniuge poteva portarsi al 100%.
- Si detrae oltre la finestra dei 12 mesi tra rogito e mutuo. Se il mutuo è arrivato troppo tardi, anche di poco, il diritto non c’è.
- Si detrae dopo un cambio di destinazione non comunicato. È il classico caso “la casa è diventata seconda casa o l’abbiamo affittata” senza aggiornare il quadro.
- Si detrae sulla quota di liquidità extra ottenuta in surroga (quando il nuovo mutuo è più alto del debito residuo). La parte aggiuntiva non si detrae.
Un esempio numerico passo-passo (ipotetico)
Numeri inventati a scopo illustrativo, ma costruiti col piano di ammortamento alla francese reale. Prendiamo un mutuo da 150.000 euro a tasso fisso 3% per 25 anni (300 rate). La rata mensile teorica è di 711,32 euro. La quota interessi cala mese dopo mese, la quota capitale sale.
| Anno | Interessi maturati nell’anno | Capitale rimborsato | Saldo a fine anno | Quota detraibile (tetto 4.000 €) | Sconto IRPEF (19%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.444 € | 4.092 € | 145.908 € | 4.000 € | 760 € |
| 2 | 4.320 € | 4.216 € | 141.692 € | 4.000 € | 760 € |
| 3 | 4.191 € | 4.344 € | 137.348 € | 4.000 € | 760 € |
| 4 | 4.059 € | 4.477 € | 132.871 € | 4.000 € | 760 € |
| 5 | 3.923 € | 4.613 € | 128.258 € | 3.923 € | 745 € |
Cosa si legge in tabella. Nei primi quattro anni la quota interessi è sopra il tetto: la detrazione è bloccata a 760 euro l’anno. Dal quinto anno gli interessi scendono sotto il tetto e la detrazione “morde” davvero il pieno, perché il 19% si applica a tutto l’importo. Si arriva agli ultimi anni del piano con quote interessi sotto 1.500 euro l’anno, e la detrazione si riduce di pari passo.
Stesso piano, ma cointestato 50/50 tra due persone, con entrambe in regola con i requisiti. Ognuno indica nel proprio 730 la metà degli interessi reali. Il tetto resta complessivo: ciascuno detrae il 19% al massimo su 2.000 euro, quindi 380 euro a testa, 760 totali. Identico al caso del mutuo intestato a una sola persona. Cambia solo la distribuzione del beneficio fiscale tra due dichiarazioni.
E se uno dei due è fiscalmente a carico? L’altro indica l’intero importo degli interessi nel proprio rigo E7 e si porta in detrazione il 100%. Su questo piano significa 760 euro all’anno su un’unica dichiarazione, invece di 380 + 380. Il flusso finanziario non cambia (a meno che il coniuge a carico abbia comunque IRPEF da abbattere, che è il caso che fa scattare l’altra logica).
Il calcolatore rata mutuo restituisce un piano di ammortamento completo: utile per stimare, prima della firma, quanti anni si starà sopra il tetto e quando inizierà la “discesa”. Più alto è il capitale e più alto è il tasso, più anni si resta agganciati al tetto dei 4.000 euro.
Quando il 730 non basta: il modello Redditi
Tre situazioni tipiche in cui il 730 non si può usare e si passa al modello Redditi PF (ex Unico):
- Si è titolari di partita IVA (artigiani, commercianti, professionisti). Il 730 è solo per dipendenti, assimilati e pensionati.
- Si hanno redditi prodotti all’estero che non rientrano nelle eccezioni semplificate del 730.
- Si è eredi che presentano la dichiarazione per il defunto.
Cambia il modello, non cambia la detrazione: il 19% sugli interessi del mutuo prima casa, con tetto 4.000 euro, si applica anche nel Redditi PF. Lì la voce finisce nel Quadro RP, rigo RP7, con la stessa logica di codici spesa (7 per acquisto abitazione principale, 8 per le altre abitazioni con mutui ante-1993, 9 per costruzione/ristrutturazione). La meccanica è identica, la colonna è solo un’altra. È un’informazione che vale la pena conoscere se durante l’anno si è cambiato regime (per esempio aprendo una partita IVA), perché in quel caso il CAF non può fare il 730 e bisogna rivolgersi a un commercialista.
FAQ rapide
Posso detrarre gli interessi se ho preso il mutuo senza aver ancora rogitato?
Sì, purché il rogito arrivi entro 12 mesi dalla stipula del mutuo. È il caso classico del mutuo “anticipato” rispetto all’atto, frequente quando si fissa il prezzo da costruttore e l’erogazione avviene allo stato avanzamento lavori o subito prima del rogito.
Mio padre ha intestato il mutuo per acquistare casa per me. Chi detrae?
Solo lui, e solo se la casa è la sua abitazione principale (o di un familiare avente diritto). Se la casa è la tua abitazione principale ma il mutuo è intestato a tuo padre, il combinato disposto del TUIR non funziona: lui non vive lì, tu non sei intestato. Diventa una situazione in cui, per detrarre, va rivisto il contratto (cointestazione, accollo, surroga). Da fare prima della firma.
Ho fatto la surroga e la nuova banca mi ha chiesto 5.000 euro in più per ristrutturare il bagno. Detraggo tutto?
No. La detrazione segue solo la parte di nuovo mutuo che corrisponde al debito residuo del mutuo originario alla data della surroga. La parte “in più” (5.000 euro nell’esempio) non è detraibile come interessi mutuo acquisto. Potrebbe esserlo, in misura ridotta e con altre regole, se inquadrata come mutuo per ristrutturazione — ma andrebbe documentata e contrattualizzata come tale fin dall’inizio, non aggiunta a margine in surroga.
Ho cambiato residenza per lavoro in un’altra città. Perdo la detrazione?
No, se il trasferimento è per ragioni di lavoro la detrazione resta. La norma lo prevede espressamente. Va conservata la documentazione (contratto di lavoro, lettera del datore, eventuale residenza secondaria). Se invece il trasferimento non è legato al lavoro, la casa diventa “non più abitazione principale” e la detrazione cessa dall’anno successivo.
Devo aspettare l’arrivo della certificazione della banca per fare il 730?
In pratica sì. La certificazione bancaria è il documento che il CAF chiede per certo. Senza, l’unica fonte sono le ricevute di pagamento delle singole rate, ma estrarne la quota interessi richiede il piano di ammortamento. Le banche di solito la inviano entro fine febbraio, online sul portale o via mail.
Il bonus mobili pagato col mutuo si detrae al 19%?
No. Il bonus mobili (detrazione 50% per acquisto di mobili ed elettrodomestici legati a ristrutturazione) è una detrazione diversa, va in un altro rigo del Quadro E, ha tetti e regole proprie. Non c’entra con la detrazione interessi del rigo E7. Sono due agevolazioni che possono coesistere se ci sono i requisiti di entrambe.
Conviene davvero, in proporzione al tempo che richiede?
Sì, in modo netto. La tabella di sopra fotografa il punto: sui mutui di taglio medio la quota interessi annua resta sopra il tetto dei 4.000 euro solo nei primi anni, poi scende e la detrazione “morde” l’intero importo via via in calo. Recuperare 380, 500, 700 euro l’anno per dieci o quindici anni — sull’esempio ipotetico di sopra — fa una differenza concreta sul bilancio familiare. Il tempo da dedicare al CAF è di un’ora, una volta all’anno. È un beneficio fiscale che, in proporzione allo sforzo richiesto, rende parecchio.
Per inquadrare il 730 in generale, e capire dove va il rigo E7 nel resto della dichiarazione, vale la pena leggere la guida al 730 precompilato: inquadra il quadro complessivo e i tempi.
Riferimenti normativi citati
- Articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (DPR 917/1986) — Detrazione 19% interessi mutuo acquisto abitazione principale, tetto 4.000 €.
- Articolo 15, comma 1-ter, TUIR — Detrazione 19% interessi mutuo per costruzione o ristrutturazione abitazione principale, tetto 2.582,28 €.
- DPR 601/1973, articoli 17–18 — Imposta sostitutiva sui finanziamenti (0,25% per acquisto prima casa).
- Articolo 120-quater Testo Unico Bancario — Surroga del mutuo (introdotto da L. 40/2007 di conversione del D.L. 7/2007).
- Articolo 1273 codice civile — Accollo del debito.
- Articolo 337-sexies codice civile — Assegnazione della casa familiare nella separazione.
- DPR 600/1973, articolo 36-ter — Controllo formale delle dichiarazioni.
- Legge 160/2019, articolo 1, commi 679–680 — Obbligo di pagamento tracciato per le detrazioni 19%.
- Articolo 12 del TUIR — Soglia di reddito per il coniuge fiscalmente a carico.
- Istruzioni al modello 730 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate annualmente, e relative circolari di commento alla dichiarazione precompilata sugli oneri detraibili.
